Controllo di collaudo
Il proprietario, che riprende dal realizzatore un impianto con un periodo di controllo inferiore a 20 anni, deve far eseguire un controllo di collaudo (2° collaudo) entro sei mesi da un Organo di controllo indipendente, rispettivamente consegnare entro questo termine il rapporto di sicurezza al Gestore della rete.
Con questo collaudo, l’Organo di controllo indipendente verifica il lavoro eseguito dall’installatore, controlla la validità del rapporto di sicurezza redatto sulla base del controllo finale, esegue un controllo visivo dell’installazione, confronta i dati delle misure d’isolamento e di corto circuito.
L’Organo di controllo, firmando il rapporto di sicurezza, certifica che il lavoro è stato eseguito a regola d’arte.
Il collaudo non è richiesto per impianti con periodicità di controllo di 20 anni (abitazioni).
Cliccare sul diagramma seguente per ingrandirlo:
- Riferimenti di legge: OIBT, Art. 24, Art. 35
- Maggiori informazioni sulla periodicità di controllo: frequenza di controllo

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